LIVELLO DI AFFIDABILITA' FISCALE CON PUNTEGGIO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 

La compilazione degli indici ISA nel modello Redditi 2019

 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato il provvedimento che attua le disposizioni relative all’introduzione degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), con i diversi punteggi in base ai quali è applicabile il “regime premiale” per i contribuenti: esonero dal visto di conformità per le compensazioni orizzontali e rimborso Iva e per l’esclusione automatica dalle società di comodo.

 

Il D.L. 50/2017 ha disciplinato il passaggio dai parametri e dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che costituiscono la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale, anche in relazione a diverse basi imponibili. Tramite questi, il contribuente può verificare il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10.

 

Accesso ai benefici premiali

Il provvedimento definisce i benefici previsti, in base al punteggio raggiunto dal contribuente.

• In caso di punteggio pari almeno a 9 è inoltre prevista l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica, oltre all’esclusione nella determinazione sintetica del reddito complessivo (se il reddito complessivo accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato).

• In caso di livello di affidabilità almeno pari a 8,5 è prevista l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

• Per i contribuenti con livello di affidabilità almeno pari a 8 è previsto:

- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti (non superiore 50.000 euro annui per l’Iva, maturati nel 2019, e a 20.000 euro per imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018);

- l’esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale (non superiore a 50.000 euro/anno per i primi tre trimestri del 2020);

- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità (o della prestazione della garanzia) sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale 2019 (o del credito IVA infrannuale maturato nei primi 3 trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro all’anno);

- l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex artt. 43, c. 1, D.P.R. 600/73 e 57, c. 1, D.P.R. 633/72.

• Il livello minimo di affidabilità è maggiore di 6. Un punteggio minore o uguale a 6 costituisce uno strumento per individuare le posizioni a rischio da controllare.

 

Adeguamento e attività di controllo

Come negli studi di settore, anche per gli ISA è possibile "adeguarsi", indicando ulteriori componenti positivi, finalizzati al miglioramento della proprio profilo di affidabilità, al fine di accedere al regime premiale e raggiungere un grado di affidabilità almeno pari a 8.

Per individuare le posizioni a rischio di accertamento, sulla base del livello di affidabilità fiscale, orientarsi con questa tabella:

 

risultato

Conseguenze / benefici

Fino a 6

Posizione a rischio (possibile controllo analisi evasione con indagini finanziarie)

Superiore a 6

Inferiore a 8

Nessun beneficio; area di neutralità fiscale (normale controllo analisi evasione)

 

Almeno 8

Benefici:

· esonero visto di conformità compensazione crediti

· esonero visto di conformità rimborso credito IVA

· anticipazione di un anno decadenza accertamento

Almeno 8,5

Benefici precedenti, con in più:

· esclusione accertamenti su presunzioni semplici

 

Da 9 a 10

Tutti i benefici precedenti, oltre a:

· esclusione società non operative / in perdita sistematica

· esclusione accertamento sintetico (redditometro)

 

Ad oggi non è ancora disponibile il software per effettuare i conteggi per attribuire i voti ai contribuenti.

 

Raccolta dei dati per i Clienti dello Studio

I Clienti dello Studio riceveranno i moduli per la compilazione dei dati e delle informazioni utili alla raccolta dei dati “aziendali”, da inserire nel modello ISA.

Lo Studio completerà con i dati contabili ed eseguirà i calcoli sullaffidabilità fiscale, accedendo anche al cassetto fiscale del contribuente.

 

Dettaglio per la compilazione dei singoli quadri

Per agevolare la compilazione, si fornisce una breve illustrazione per singolo quadro.

¡ Frontespizio

Devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici, altre informazioni sulla tipologia del reddito, se il periodo d’imposta è diverso da dodici mesi, mediante barratura della relativa casella e il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l’attività nel corso del periodo d’imposta (solo nel caso in cui il periodo d’imposta è diverso da dodici mesi).

Il codice attività deve essere quello entrato in vigore dal 1° gennaio scorso, dalla nuova codifica a sei cifre delle attività economiche Ateco 2007.

¡ Imprese multiattività

Deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo della/e attività non rientrante/i, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Se la/le attività secondarie non superano il 30% (quindi dell’attività principale è almeno il 70%), il presente prospetto non deve essere compilato, ma ne è comunque consentita la compilazione.

¡ Personale addetto all’attività

I dati richiesti riguardano il numero delle giornate retribuite dei lavoratori dipendenti, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, quello dei collaboratori dell’impresa familiare, quello dei soci o associati nell’impresa e infine il numero degli amministratori non soci.

Per il personale dipendente va indicato il numero delle giornate retribuite, desumibile dai modelli di denuncia telematica UniEmens; per il personale con contratto di fornitura temporaneo o di somministrazione di lavoro, le giornate si determinano dividendo per otto il numero complessivo delle ore ordinarie lavorate indicate nelle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici.

Le prestazioni di lavoro accessorio, remunerati a voucher, sono da riportare sia per le imprese che i lavoratori autonomi nel rigo A02 (“Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro”). Viene precisato che il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.

Per i collaboratori, familiari e soci deve essere indicato sia il numero che la percentuale di lavoro prestato nell’attività. Quest’ultima informazione è utilizzata per misurare in maniera quantitativa il contributo in termini lavorativi di apporto nell’attività. Le circolari 32/E del 21/06/05 e 23/E/2006 hanno fornito una serie di chiarimenti circa l’indicazione dei collaboratori dell’impresa familiare, ove deve sussistere una correlazione tra quanto dichiarato ai fini delle imposte dirette. Tra gli amministratori non soci vanno indicati soltanto coloro che svolgono l’attività di amministratore e che non possono essere inseriti nei righi precedenti.

In alcuni ISA è presente il rigo A12 “Giornate di sospensione, C.I.G e simili del personale dipendente”.

¡ Unità locali utilizzate per l’attività

Per la compilazione di questo quadro, occorre indicare i dati relativi a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo di imposta, indipendentemente dalla loro esistenza alla data del 31 dicembre.

¡ Elementi specifici dell’attività

I dati richiesti sono relativi alla modalità di svolgimento dell’attività e variano da un ISA all’altro, tanto da non poter essere stabilito un criterio unico di compilazione. Per quanto riguarda l’indicazione dei dati contabili, essi devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall’applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Per la compilazione deve essere richiesta la competenza specifica dell’imprenditore o del referente tecnico-operativo aziendale.

¡ Beni strumentali

Il quadro è destinato a raccogliere informazioni relative alla quantità dei beni e non al loro valore, che deve essere indicato nel quadro degli elementi contabili. Va tenuto presente che i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre.

¡ Dati per la revisione

In questo quadro vanno inserite le ulteriori informazioni utili per la successiva fase di aggiornamento dell’ISA e, in particolare, l’ammontare dei costi sostenuti per la sicurezza (D.Lgs. 81/08), i costi sostenuti per la formazione e l’aggiornamento professionale obbligatoria e certificata, numero di ore dedicate alla formazione e ammontare dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

¡ Elementi contabili

I soggetti che dichiarano redditi di impresa devono fornire le informazioni contabili mediante la compilazione del quadro F; coloro che invece dichiarano redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni devono fornire le informazioni contabili mediante la compilazione del quadro G.

E’ bene precisare che i dati devono essere forniti tenendo conto delle variazioni fiscali determinate dall’applicazione di disposizioni tributarie. Ad esempio per i costi afferenti le autovetture si dovrà tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 164 del Tuir, mentre i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono indicare i dati sulla base di quanto previsto dall’art. 66 del Tuir. Tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09, F13) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F10, F14). Anche i contribuenti che in periodi d’imposta precedenti si sono avvalsi di regimi fiscali speciali (es. forfettario o quello dei minimi), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta, al netto dell’Iva esposta in fattura.

Le imprese minori in contabilità semplificata che sono passate da un regime di competenza ad uno di cassa, devono barrare una delle due caselle del rigo F35.

¡ F27 valore dei beni strumentali

Al fine della compilazione dei modelli, il valore dei beni strumentali si ottiene sommando:

-         il costo storico, comprensivo degli oneri accessori diretti, al lordo degli ammortamenti;

-          il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (leasing), al netto dell’Iva; non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto;

-         il valore normale al momento dell’immissione nell’attività per i beni in comodato, ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria (noleggi). In caso di affitto o usufrutto di azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione di usufrutto, o in loro mancanza il valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto;

-         il valore dei beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

Il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso (/ 365 giorni). Non si deve mai tenere conto degli immobili; i beni utilizzati promiscuamente vanno conteggiati al 50%.

Va ricordato che la circolare 54/E del 13/06/01 ha consentito la possibilità di non considerare nel computo del valore quei beni inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento; ne deriva che per i beni strumentali inutilizzati è possibile non indicare il relativo valore, come ad esempio quelli per i quali non si è ancora iniziato a dedurre quote di ammortamento, ed anche i beni strumentali completamente ammortizzati.

¡ Note aggiuntive

Serve per annotare tutte le informazioni ritenute utili dal contribuente, comprese le cause di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità atteso.

 

Rinvio per approfondimento

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01/06/2019

 

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